1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Venezia è tenuto ad adeguare la propria strumentazione urbanistica alle prescrizioni urbanistiche stabilite dalla vigente legislazione nazionale e regionale.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito indicati, uno o più decreti legislativi recanti:
a) nuove norme per l'esame degli interventi edilizi, nonché di quelli di trasformazione e di modifica del territorio nei comuni e nelle aree della laguna di Venezia, che alterano l'aspetto esteriore degli edifici e lo stato dei luoghi in maniera permanente, da eseguire all'interno
b) una disciplina della circolazione sull'acqua e sul traffico, nonché delle relative autorizzazioni, nell'ambito della laguna di Venezia, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) coordinare i poteri sulle acque del sistema lagunare;
2) disciplinare ogni tipo di traffico con l'individuazione dei traffici marittimi e portuali che ne rimangono esclusi, in conformità al coordinamento dei poteri di cui al numero 1);
3) individuare un sistema di rilevamento dei natanti, al fine di garantire il controllo e la sicurezza della navigazione;
4) disciplinare le materie inerenti ai requisiti, ai titoli professionali e alle patenti necessari per l'esercizio dei servizi di linea e non di linea e, in generale, per la conduzione dei mezzi;
5) definire una disciplina sanzionatoria, con particolare riferimento a un sistema che privilegi le sanzioni di ordine amministrativo rispetto a quelle di carattere penale, nonché prevedere la possibilità, a fini sanzionatori, di riscontrare infrazioni mediante sistemi satellitari o similari;
6) definire le norme concernenti la determinazione e le caratteristiche dei natanti e degli organi di propulsione meccanica degli stessi ammessi a transitare nella laguna, al fine di limitare il moto ondoso e le emissioni inquinanti.